La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 21938/2022 ha ribadito che in ipotesi di sostituzione del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione il principio di diritto, in forza del quale al difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non spetta alcun termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (ex multis: Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, Rv. 282324; Sez. 4, n. 34786, del 20/3/2018; Sez. 5, n. 25487, del 13/3/2015, Rv. 265140; Sez. 5, n. 3558, del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262847).
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