Sezioni Unite n. 37503/22: le conseguenze dell’omessa fissazione del termine per adempiere in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno.

Con la sentenza n. 37503/22 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alle conseguenze derivanti dall’omessa indicazione, in sentenza, di un termine per adempiere all’obbligo di risarcimento del danno a cui il Giudice ritiene di dover condizionare la concessione della sospensione condizionale della pena.

Il contrasto traeva, infatti, origine dalla mancata previsione in sentenza di un termine per adempiere. Secondo un primo orientamento, siffatto termine deve coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza; per un secondo orientamento, invece, con quello previsto dall’art. 163 c.p.

La Corte supera entrambi gli indirizzi.

Ritenendo l’apposizione di un termine quale elemento essenziale dell’istituto e ritenendo, altresì, che per la sua fissazione sia necessaria una valutazione giudiziale, ne discende che la sua mancanza si traduce in un vizio di legittimità che inficia la sentenza e, pertanto, le parti interessate ed il Pubblico Ministero possono procedere alla sua impugnazione. In caso di mancata impugnazione sul punto, il Giudice d’appello può procedere d’ufficio o su sollecitazione di parte, al fine di colmare la lacuna e fissare il termine per l’adempimento dell’onere risarcitorio.

Una volta passata in giudicato la sentenza, senza che sia stata colmata siffatta lacuna, può provvedervi il Giudice dell’esecuzione su richiesta dell’interessato o del Pubblico Ministero.

Qualora il termine non sia fissato dal Giudice della cognizione o da quello dell’esecuzione esso coinciderà con quello previsto dall’art. 163 c.p. (cinque o due anni).

Resta inteso che il termine per adempiere rilevante ai fini penalistici è diverso da quello civilistico. Infatti, la parte civile può porre in essere le azioni civili nel caso di condanna alla provvisionale o di condanna alle restituzioni o al risarcimento dichiarata provvisoriamente esecutiva o, dopo il giudicato, di irrevocabilità delle statuizioni civili e ciò indipendentemente da ogni ricaduta sulla sospensione condizionale della pena , qualora il giudice penale non abbia stabilito nella sentenza il termine per adempiere all’obbligo risarcitorio.

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