Sentenza Corte di Cassazione penale n. 38383/22:l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il reddito di cittadinanza

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38383/22 depositata il 12 ottobre u.s. ha statuito che la condanna definitiva alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di “assegni… a carico dello Stato”, di cui quest’ultimo è privato ex art. 28, comma secondo, n. 5 cod. pen. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.

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