COMUNICATO. RIFORMA APPELLO CARTABIA

A.D.U. ROMA
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO 

Carissimi Colleghi,
a pochi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Riforma Cartabia, si rendono necessarie brevi osservazioni in merito ad alcune modifiche che investono il ruolo del difensore d’ufficio. Ed in particolare, la modifica dell’art.581 c.p.p., al quale è stato aggiunto il seguente comma: 1-quater. “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
È di tutta evidenza che le pronunce di inammissibilità ricadranno soprattutto su quegli imputati, con i quali i difensori, specialmente d’ufficio, non abbiano avuto alcun tipo di contatto e che siano rimasti assenti durante tutto il processo di primo grado. Si pensi ai c.d. irreperibili di fatto, persone non più presenti sul territorio italiano, ai senza una fissa dimora e a tutti coloro che decidano di non contattare il difensore d’ufficio per le più svariate ragioni.
In tutti questi casi, in assenza di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo il deposito del dispositivo della sentenza di primo grado, l’appello, sebbene proposto ritualmente, sarà dichiarato inammissibile.
È inaccettabile!
Negare l’accesso al secondo grado di giudizio è una palese violazione del diritto di difesa, quale diritto inviolabile di ciascuna persona, garantito sia dalla Costituzione italiana che dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall’Italia con Legge n. 881 del 1977, il quale sancisce che: “Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un Tribunale di seconda istanza in conformità della legge”, consacrando il principio del doppio grado di giudizio, a cui l’Italia è soggetta in virtù dell’art. 117 Cost. (oltreché dall’art. 2 e 24 Cost.).
Non solo, l’introduzione del nuovo comma 1 quater determina un’irragionevole, quanto ingiustificata, disparità di trattamento rispetto agli imputati che hanno scelto di partecipare al processo, in palese violazione dell’art. 3 della Costituzione. Se la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, deve essere garantita a tutti, non può, quindi, essere limitata per motivi di deflazione del carico processuale, a cui mira la riforma.
Ancora una volta a farne le spese saranno gli ultimi.
Gli ulteriori quindici giorni per proporre l’impugnazione da parte del difensore dell’imputato giudicato in assenza, inseriti nell’art. 585 c.p.p, sono un mero palliativo. Ed infatti, chiunque svolga ogni giorno il ruolo del difensore d’ufficio è ben consapevole che, se per tutto il primo grado non è riuscito ad avere contatti con il proprio assistito, difficilmente riuscirà a rintracciarlo nei pochi mesi disponibili per proporre l’atto di appello.
Noi difensori non ci stiamo!

Il Direttivo