Decreto 27 dicembre 2024, n. 206
Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024)
L’articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita’ non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime).”
Fondamentale questa previsione:
“1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
2. (omissis).
3. (omissis).
4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 puo’ avere, altresi’, luogo anche con modalita’ non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonche’ il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (N.D.R.: rito abbreviato, rito direttissimo e rito immediato).“
