La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di stupefacenti, l’elemento specializzante della ‘non occasionalità’ richiesto dall’art. 73, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 309/1990, si configura quando l’imputato ha già riportato almeno un precedente specifico. Di conseguenza, la circostanza si considera implicitamente contestata laddove sia stata contestata la recidiva specifica. La decisione chiarisce il rapporto tra recidiva e qualificazione del reato nell’ambito della normativa sugli stupefacenti.
