La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.34 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione ritenendo che non vi sia incompatibilità a decidere tra il Giudice chiamato a decidere in sede di abbreviato e quello che aveva ammesso in precedenza l’imputato alla messa alla prova
