La Cassazione, Sezione V penale, con la sentenza n. 36585 del 2 ottobre 2024, ha chiarito che il termine “operazioni” di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 della legge fallimentare comprende anche condotte omissive. La sistematica omissione del pagamento di imposte, aggravando l’esposizione debitoria verso l’Erario e rendendo prevedibile il dissesto, può configurare un’operazione dolosa.
