Pena sostitutiva e art. 545-bis c.p.p.: obbligo del giudice di interloquire con l’UEPE

Corte di Cassazione Sesta sezione Penale del 12.3.225

depositata il 23.6.2025 n. 23335

In materia di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 545 bis c.p.p. (in specie lavoro di pubblica utilità) il Giudice adito in sede di appello non può rigettare la richiesta ritenendo che il programma predisposto dall’UEPE sia incongruo rispetto alla gravità del fatto ed alla pena irrogata senza tuttavia spiegare perchè il giudice non avrebbe potuto verificare la possibilità di individualizzare la pena in modo diverso rispetto al programma predisposto.

Osserva correttamente la Suprema Corte che Il giudice invece deve interloquire con l’UEPE, con le parti e se del caso con la polizia giudiziaria per acquisire le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, economiche e patrimoniali dell’imputato; ciò allo scopo di favorire la costruzione di un progetto sanzionatorio alternativo al carcere e che possa plasmarsi sulle specifiche condizioni di vita e sul percorso rieducativo e di risocializzazione che deve intraprendere il reo.