Sentenza 11.6.2025 depositata il 2.7.2025 Corte Costituzionale n. 90 del 2025
La sentenza dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 168 bis primo coma c.p. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti qualificato di lieve entità di cui all’art. art. 73 comma 5 dpr 309/1990.
Con tale sentenza la Corte ribadisce come l’istituto della messa alla prova disegna un percorso rieducativo e riparativo alternativo al processo che conduce in caso di esito positivo alla estinzione del reato; in questa prospettiva vi sarebbe un favor per la messa alla prova che coniuga la funzione premiale con una forte vocazione risocializzante. Stante la particolare natura del reato di spaccio di lieve entità che si traduce in un fatto di limitata offensività e soprattutto di limitata offensività la messa alla prova ben si presta al conseguimento dello scopo, costituzionalmente imposto dal’art. 27 terzo comma Cost. della risocializzazione del soggetto.
Peraltro la esclusione del piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova frustrerebbe anche le finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità che ben si presta ad una definizione alternativa con evidente effetti deflattivi
