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Sentenza Corte di Cassazione penale n. 38383/22:l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il reddito di cittadinanza
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38383/22 depositata il 12 ottobre u.s. ha statuito che la condanna definitiva alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di “assegni… a carico dello Stato”, di cui quest’ultimo è privato ex art. 28, comma secondo, n. 5 cod. pen. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.
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DECRETO N. 147/22: PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE
In data 8 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 13 agosto 2022 n. 147, ossia il regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 23 ottobre.
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Sezioni Unite n. 37503/22: le conseguenze dell’omessa fissazione del termine per adempiere in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno.
Con la sentenza n. 37503/22 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alle conseguenze derivanti dall’omessa indicazione, in sentenza, di un termine per adempiere all’obbligo di risarcimento del danno a cui il Giudice ritiene di dover condizionare la concessione della sospensione condizionale della pena.
Il contrasto traeva, infatti, origine dalla mancata previsione in sentenza di un termine per adempiere. Secondo un primo orientamento, siffatto termine deve coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza; per un secondo orientamento, invece, con quello previsto dall’art. 163 c.p.
La Corte supera entrambi gli indirizzi.
Ritenendo l’apposizione di un termine quale elemento essenziale dell’istituto e ritenendo, altresì, che per la sua fissazione sia necessaria una valutazione giudiziale, ne discende che la sua mancanza si traduce in un vizio di legittimità che inficia la sentenza e, pertanto, le parti interessate ed il Pubblico Ministero possono procedere alla sua impugnazione. In caso di mancata impugnazione sul punto, il Giudice d’appello può procedere d’ufficio o su sollecitazione di parte, al fine di colmare la lacuna e fissare il termine per l’adempimento dell’onere risarcitorio.
Una volta passata in giudicato la sentenza, senza che sia stata colmata siffatta lacuna, può provvedervi il Giudice dell’esecuzione su richiesta dell’interessato o del Pubblico Ministero.
Qualora il termine non sia fissato dal Giudice della cognizione o da quello dell’esecuzione esso coinciderà con quello previsto dall’art. 163 c.p. (cinque o due anni).
Resta inteso che il termine per adempiere rilevante ai fini penalistici è diverso da quello civilistico. Infatti, la parte civile può porre in essere le azioni civili nel caso di condanna alla provvisionale o di condanna alle restituzioni o al risarcimento dichiarata provvisoriamente esecutiva o, dopo il giudicato, di irrevocabilità delle statuizioni civili e ciò indipendentemente da ogni ricaduta sulla sospensione condizionale della pena , qualora il giudice penale non abbia stabilito nella sentenza il termine per adempiere all’obbligo risarcitorio.
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37503/2022, art 165 cp, art. 163 cp, condanna, condanna generica, corte d'appello., corte di cassazione, danno, giudice, obbligo, omissione, parte civile, pena, provvisionale, risarcimento, risarcimento del danno, sentenza, sezioni unite, sospensione condizionale della pena, termine, valutazione giudiziale -
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE: IL CDM APPROVA IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA “RIFORMA CARTABIA”
In data 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato i tre decreti legislativi di attuazione della riforma della giustizia civile e penale e dell’ufficio per il processo.
Come si legge nel comunicato stampa sul decreto relativo all’efficienza del processo penale si è tenuto conto anche del parere espresso della Conferenza unificata ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Puoi scaricare lo schema del decreto legislativo approvato, in sede preliminare, il 4 agosto 2022 cliccando qui sotto👇
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DOSSIER ANTIGONE: Suicidi. Persone, vite, storie. Non solo numeri.
E’ stato pubblicato dall’Associazione Antigone il dossier sui suicidi in carcere nel 2022.
Nei primi mesi del 2022 sono già 59 i suicidi avvenuti nelle carceri italiane. Più di una ogni quattro giorni. Sin dall’inizio dell’anno il fenomeno ha mostrato segni di preoccupante accelerazione, fino a
raggiungere l’impressionante cifra di 15 suicidi nel solo mese di agosto, uno ogni due giorni. -
COMUNICATO ADU 19/08/2022
Il direttivo di ADU Roma ha appreso, nella settimana di ferragosto, dai social e dal passaparola
tra Colleghi, della emissione di un provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Roma, Dr.
Roberto Reali, il giorno 11 agosto 2022, <<sospende a decorrere dal 15 ottobre 2022, per sei mesi,
l’assegnazione dei processi di competenza collegiale provenienti dall’udienza preliminare>> e
<<rimette alla valutazione dei Presidenti di sezione l’opportunità di rimodulare la fissazione dei
processi, avvalendosi dello spazio determinato dalla sospensione>>.
Detto provvedimento si giustificherebbe con la necessità di sopperire ad una <<scopertura di
presenze dei magistrati rispetto all’organico pari al 14,51%>> che, stante l’asserita carenza anche di
magistrati onorari (che potrebbero contribuire all’integrazione dei Collegi, quanto meno nella trattazione
di alcune tipologie di processi), non potrebbe essere assolta con un provvedimento di contenuto diverso
da quello emesso.
Adu Roma esprime pubblicamente il proprio disappunto rispetto a quanto disposto e
si riserva di attivarsi nelle opportune sedi, nella denegata ipotesi in cui detto provvedimento
non venga celermente revocato.
La decisione assunta dal Presidente lede infatti enormemente i diritti delle parti di tutti i processi
che avrebbero potuto (e dovuto!) essere trattati nel lasso temporale del proclamato blocco. E ciò anche in
considerazione dei molteplici rinvii delle udienze e degli inaccettabili ritardi nella fissazione dei
procedimenti a causa dell’emergenza pandemica.
Il provvedimento è infatti illegittimo sia per ciò che concerne la trattazione dei nuovi processi
provenienti da udienza preliminare, sia per quanto riguarda quella dei processi già fissati che, alla luce
della possibile rimodulazione nell’arco temporale stabilito, potrebbero subire slittamenti di qualche mese.
Questo è inaccettabile!
E lo è ancor di più laddove si consideri che detto provvedimento, il cui contenuto non è stato
condiviso con le associazioni di categoria, che ben sarebbero state liete di contribuire ad addivenire ad
una soluzione maggiormente idonea a tutelare i diritti di tutti (magistrati, cittadini e avvocati), è stato reso
esecutivo nella settimana di maggiore stallo che investe il periodo di sospensione feriale dei termini
processuali.
Detta circostanza rende inevitabilmente la decisione assunta, oggettivamente non condivisibile nei
suoi contenuti e nelle sue modalità di diffusione (rectius di non diffusione), altresì irrispettosa nei
confronti della nostra categoria che, quotidianamente e con grande difficoltà, si reca nelle aule di giustizia
animata dal medesimo obiettivo dei magistrati: tutelare al meglio i diritti dei cittadini che si trovano, a
qualunque titolo, a dover affrontare la laboriosa macchina del processo penale.
Il direttivo ADU Roma -
“MEDIAZIONE E PROCESSO PENALE : DIVERSITA’ DEGLI STRUMENTI E OPPORTUNITA’ APPLICATIVE“

Il Convegno, organizzato da ADU Roma, è stato registrato e trasmesso in diretta Facebook, divisa in due parti. Di seguito i link della diretta:
Al Convegno hanno partecipato:
- Avv. Marco Marianello, Avvocato del Foro di Roma, docente a contratto di Istituzioni di diritto privato c/o la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, Mediatore e Formatore, ha parlato della Mediazione in generale, partendo dai principi dettati dal D.Lgs 28/2010 e dal metodo della scuola di Harward, sottolineando il ruolo del mediatore, soggetto terzo ed imparziale cui è affidato il compito di aiutare le parti a trovare un canale di dialogo volto alla soluzione del conflitto, la volontarietà della partecipazione, la riservatezza degli incontri congiunti e separati, e la presenza personale delle parti in mediazione, onde tentare di cogliere non solo le posizioni di partenza, ma anche gli interessi delle parti stesse. Si è poi evidenziato come alcune materie di interesse penalistico sono già oggetto, per il risarcimento del danno in sede civilistica, della mediazione obbligatoria, ovvero la diffamazione a mezzo stampa e la responsabilità medico-sanitaria, mentre, prima della riforma, lo era anche quello in relazione ai sinistri derivanti da circolazione stradale, ora soggetti invece alla negoziazione assistita;
- Avv. Carlo Carrese, Avvocato del Foro di Roma – Mediatore e Formatore, ha parlato della cosiddetta Mediazione Penale, con una disamina della normativa internazionale, in particolare di quella europea a partire dalla raccomandazione 19/199 del Consiglio d’Europa, laddove viene sottolineato come vittima e reo, se vi consentono, possono partecipare attivamente alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente, appunto il mediatore. Ha poi parlato della messa alla prova (artt. 168bis cp e 464 bis cpp), delle ipotesi di misure alternative dettate dall’art. 47 L. 354/1975, e della normativa relativa al Giudice di Pace, che consente allo stesso, quando il reato è perseguibile a querela di parte di promuovere la conciliazione tra le parti, avvalendosi, ove occorra, dell’attività di mediazione di soggetti terzi, sottolineando come le dichiarazioni rese dalle parti non sono mai utilizzabili ai fini della deliberazione, e che il Giudice di Pace, comunque, può dichiarare estinto il reato sentite le parti, se prima dell’udienza l’imputato ha riparato il danno;
- Avv. Costanza Castelli, Avvocato del Foro di Roma e Mediatrice familiare c/o il COA di Roma, ha invece parlato della Mediazione familiare, partendo dalle modalità di effettuazione degli incontri, degli obiettivi, degli ostacoli e delle opportunità applicative in ambito penale, sottolineando l’importanza anche ai fini della prevenzione, del ricucimento delle relazioni familiari, e dell’impedire escalation pericolose e foriere di ulteriori e più gravi reati. Ha anche parlato della possibilità, , in mediazione familiare, di smascherare eventuali querele false e, al contrario, portare alla luce reati seri, così portando la vittima del reato a denunciarne l’esistenza e rivolgersi ai centri antiviolenza;
- Dr.ssa Francesca Mosiello, Psicologa, Mediatrice Penale e operatrice di giustizia c/o il Centro Giustizia Riparativa Regione Lazio, ha parlato della Mediazione penale minorile, già operativa dal 1988, portando testimonianze ed esempi di mediazioni penali minorili, al fine di far meglio comprendere l’importanza sia per il reo che per la vittima del reato.
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Convegno ADU Roma del 23.06.2022

L’Associazione Difensori d’Ufficio di Roma – ADU Roma, ha organizzato un Convegno dal titolo:
“MEDIAZIONE E PROCESSO PENALE : DIVERSITA’ DEGLI STRUMENTI E OPPORTUNITA’ APPLICATIVE“
Relatori: Avv. Marco Marianello (Avvocato del Foro di Roma, docente a contratto di Istituzioni di diritto privato c/o la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo Mediatore e Formatore): principi generali della Mediazione; Avv. Carlo Carrese (Avvocato del Foro di Roma, Mediatore e Formatore): Mediazione Penale; Dr.ssa Francesca Mosiello (Psicologa, Mediatrice Penale e operatrice di giustizia presso il Centro Giustizia Riparativa Regione Lazio): Mediazione Penale Minorile; Avv. Costanza Castelli (Avvocato del Foro di Roma, Mediatore Familiare presso il COA di Roma): Mediazione Familiare;
Data e luogo: 23/06/2022 ore 14,00-17,00 – Parrocchia Santa Lucia – Circ.ne Clodia 135/A
Crediti formativi: sono stati concessi ai partecipanti al Convegno dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n.3 crediti formativi ordinariLa partecipazione al convegno è gratuita.
PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA SANTA LUCIA N.7
Il convegno verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione.
Per prenotazioni ed informazioni inviare una email all’indirizzo: aduroma@aduroma

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NUOVE LINEE GUIDA PER L’ACCESSO IN TRIBUNALE DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
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