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  • Carceri. Antigone “il 2022 l’anno dei suicidi”

    Si riporta fedelmente il testo dell’articolo pubblicato sul sito Antigone:

    Il 2022 sta volgendo al termine è per il carcere verrà ricordato come l’anno dei suicidi. Sono stati ben 84 quelli avvenuti negli istituti di pena italiani. Uno ogni 5 giorni. In carcere, quest’anno, ci si è tolto la vita circa 20 volte in più di quanto non avviene nel mondo libero. Un detenuto ogni 670 presenti si è ucciso. Il precedente primato negativo era del 2009, quando in totale furono 72. Ma all’epoca i detenuti presenti erano oltre 61.000, 5.000 in più di oggi.

    “All’epoca – ricorda Patrizio Gonnella, presidente di Antigone – eravamo alla vigilia del periodo che portò poi l’Italia alla condanna della Corte Europea dei Diritti Umani per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea, per il trattamento inumano e degradante. Alcune iniziative parlamentari furono prese. Non vedere negli 84 suicidi di quest’anno un segnale altrettanto preoccupante delle condizioni in cui versano le carceri del paese è ingiustificabile”. Il sovraffollamento, dopo la deflazione delle presenze a seguito della pandemia, sta tornando a livelli preoccupanti. I detenuti sono quasi 57.000. I posti regolamentari sono 51.000, anche se sappiamo che di quelli conteggiati circa 4.000 sono indisponibili. Possiamo dire, quindi, che ad oggi ci sono nelle carceri italiane circa 9.000 persone in più rispetto alla capienza regolamentare. Questo significa aggiungere letti in celle non pensate per ospitare quel numero di detenuti. Delle 99 carceri visitate nel corso del 2022 dall’Osservatorio di Antigone, nel 39% degli istituti sono state trovate celle dove il parametro minimo dei 3 mq di superficie calpestabile a testa non era rispettato. “Entrare anche solo pochi minuti in una cella dove non c’è neanche questo spazio minimo è un’esperienza claustrofobica – sottolinea Gonnella. Specie laddove le celle vengono condivise da 5-6 persone. Viverci quotidianamente rende la detenzione ulteriormente gravosa”. Gravosa anche a fronte del fatto che nel 44% delle carceri Antigone ha rilevato celle senza acqua calda, nel 56% celle senza doccia (che sarebbero dovute non esistere più dal 2005), nel 10% c’erano celle in cui non funzionava il riscaldamento, e in ben 6 istituti (9%) c’era celle in cui il wc non era in un ambiente separato dal resto della cella da una porta.

    Sono insufficienti le opportunità lavorative, di studio, di svolgimento di attività. Tutti fattori fondamentali nel percorso di reinserimento sociale delle persone detenute. E, infatti, nelle carceri il lavoro continua a essere scarso. Sempre relativamente ai dati rilevati nelle 99 visite dell’Osservatorio, solo il 30% dei presenti lavoravano e, di questi, solo il 4,4% per datori di lavoro esterni. In media il 7,3% dei presenti partecipava a corsi di formazione professionale ed il 28% a corsi scolastici.

    Lo stato di salute dei detenuti è anch’esso un problema che va preso in seria considerazione. La pandemia ha avuto un impatto drammatico sulla salute mentale di tutti. Il riconoscimento di ciò, attraverso la previsione del bonus psicologico, rende questo fatto evidente. Chi entra in carcere, oggi, è ancora più fragile di quanto non avvenisse in passato. Eppure, proprio in carcere, la tutela della salute mentale non ha subito interventi incrementali. All’8,7% dei detenuti era stata diagnosticata una patologia psichiatrica grave, il 18,6% assumeva regolarmente stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o antidepressivi e ben il 42,4% sedativi o ipnotici ed il 18,9% erano tossicodipendenti in trattamento. A fronte di questo c’erano 8,3 ore la settimana di copertura psichiatrica ogni 100 detenuti e 17,2 ore la settimana di servizio psicologico.

    Ulteriore problema è quello che riguarda il personale. Se per quanto riguarda la polizia penitenziaria ci sono, in media, 1,8 detenuti per ogni agente, il dato dei funzionari giuridico-pedagogici (educatori) è preoccupante, con un operatore per 93 detenuti, mentre solo il 57% degli istituti aveva un “proprio” direttore, incaricato a tempo pieno.

    “Da questi dati – spiega Patrizio Gonnella – si comprende come il carcere abbia necessità di interventi di riforma profondi. Occorre innanzitutto incrementare le misure alternative alla detenzione. Ci sono migliaia di persone che potrebbero scontare la loro pena fuori dagli istituti di pena e persone che, per il reato commesso e la loro condizione personale – tossicodipendenza, disturbi psichiatrici – andrebbero presi in carico dalle strutture del territorio, evitando di trasformare le carceri in un luogo dove si rinchiudono le persone che non si è in grado di gestire fuori. Questo aiuterebbe anche il lavoro del personale, che andrebbe incrementato in tutte le funzioni e gratificato dal punto di vista sociale ed economico per il lavoro complesso e difficile che si trova a svolgere. Andrebbe poi modernizzata la vita interna, garantendo maggiori collegamenti, anche elettronici, con il mondo esterno. Quello all’affettività è un diritto che deve diventare centrale nel sistema penitenziario italiano fermo, da questo punto di vista, a disposizioni di oltre 40 anni fa. Una direzione da intraprendere era stata indicata dalla Commissione per l’Innovazione del Sistema penitenziario guidata dal Prof. Marco Ruotolo. Quelle proposte sono a disposizione della politica, pronte ad essere rese operative” conclude il presidente di Antigone.

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  • Apertura Sportello Informazioni

    Dal 20 dicembre 2022, presso il piano terra della Palazzina B del Tribunale penale, aprirà l’Ufficio Informazioni.

    L’Ufficio fornirà indicazioni per potersi orientare all’interno della città giudiziaria e rilascerà informazioni relative ai procedimenti (disponibili sul SICP) ai soggetti legittimati.

    L’orario di apertura è, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

  • Sentenza n. 47502/22, Corte di Cassazione SS.UU.

    Le Sezioni Unite, con sentenza n. 47502 depositata il 15/12/2022, hanno affermato che:

    • la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.;
    • la Corte di cassazione, ove rilevi l’illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.;
    • resta impregiudicato, in tali casi, il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.

    Puoi scaricare la sentenza qui 👇

  • Termine a difesa al difensore nominato ex articolo 97 comma 4 c.p.p. (di Riccardo Radi)

    La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 21938/2022 ha ribadito che in ipotesi di sostituzione del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione il principio di diritto, in forza del quale al difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non spetta alcun termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (ex multis: Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, Rv. 282324; Sez. 4, n. 34786, del 20/3/2018; Sez. 5, n. 25487, del 13/3/2015, Rv. 265140; Sez. 5, n. 3558, del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262847).

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  • “La Riforma Cartabia e le novità nel Processo Penale”

    “La Riforma Cartabia e le novità nel Processo Penale”

    Il convegno, organizzato da ADU Roma, è stato trasmesso in diretta Facebook. Di seguito potete vedere la diretta del convegno.

    Al convegno, tenutosi il 24.11.2022, hanno partecipato, nell’ordine, i seguenti relatori:

    • Avv. Aldo Minghelli del Foro di Roma, nonché Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma che ha trattato ed esposto le problematiche che comporterà, soprattutto per gli avvocati, ed ancor di più per i difensori d’ufficio e per i cittadini, la predetta riforma.
    • Avv. Riccardo Radi del Foro di Roma ha trattato l’argomento relativo a “Le impugnazioni penali e le notifiche all’estero, la c.d. norma salva processo Regeni”.
    • Avv. Andrea Manasse del Foro di Roma ha trattato “l’ampliamento dell’ambito applicativo del concordato sui motivi d’appello e inammissibilità dello stesso per mancanza specificità dei motivi” ;
    • Dr. Carmine Castaldo, Magistrato e Presidente della VII Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Roma ha disaminato “L’udienza predibattimentale ex art. 554 bis cpp”.

    Ha moderato il convegno il Presidente di ADU Roma, Avv. Aurelia Maria Antonini.

  • Relazione su novità normativa n. 68/2022

    A seguito delle importanti ed imminenti novità normative, l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione, in data 8 novembre 2022, ha pubblicato una Relazione sulla disciplina transitoria e sulle prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021,n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
    procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162.

    Puoi scaricare la Relazione cliccando qui👇

  • CONVEGNO ADU ROMA 24.11.2022

    CONVEGNO ADU ROMA 24.11.2022

    L’Associazione Difensori d’Ufficio di Roma – ADU Roma ha organizzato un Convegno dal titolo:

    “LA RIFORMA CARTABIA. LE NOVITA’ NEL PROCESSO PENALE”

    Relatori:

    • Avv. Consigliere COA Aldo Minghelli (Consigliere Ordine degli Avvocati di Roma): “La Riforma Cartabia nel silenzio delle rappresentanze: fuori gli Avvocati dalle aule!”
    • Dr. Carmine CASTALDO (Presidente della VII° Sezione Penale del Tribunale di Roma): “L’udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p.”
    • Avv. Riccardo Radi (Avvocato del Foro di Roma):“Le impugnazioni penali e le notifiche all’estero c.d. norma salva processo Regeni”
    • Avv. Andrea Manasse (Avvocato del Foro di Roma): “L’ampliamento dell’ambito applicativo del concordato sui motivi di appello ed inammissibilità dello stesso per mancanza di specificità dei motivi”

    Modera:

    Avv. Aurelia Maria Antonini (Presidente ADU Roma)

    Data e luogo: 24/11/2022 ore 14,00-17,00 – Parrocchia Santa Lucia – Circ.ne Clodia 135/A

    Crediti formativi: sono stati concessi ai partecipanti al Convegno dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. 3 crediti formativi ordinari

    La partecipazione al convegno è gratuita.

    PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA SANTA LUCIA N.7

    Il convegno verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione.

    Per prenotazioni ed informazioni inviare una email all’indirizzo: aduroma@aduroma

  • Imputato analfabeta ed omessa lettura degli atti processuali

    La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 38863, pubblicata in data 14 ottobre 2022, ha affermato che non integra alcuna nullità la mancata lettura degli atti processuali all’imputato straniero analfabeta che comprende la lingua italiana, in quanto la finalità di assicurare la piena conoscenza degli atti e, quindi, l’effettività del diritto di difesa a chi non sa né leggere, né scrivere è assicurata dall’obbligatoria assistenza del difensore, sia esso fiduciario o di ufficio.

    Nel caso di specie, l’imputato nel giudizio di primo grado aveva chiesto la lettura della copia del verbale d’udienza, non essendo in grado di leggere e scrivere in lingua italiana, richiesta accolta ma solo parzialmente, stante la doglianza della difesa sul fatto che non erano stati letti tutti gli altri atti processuali, con lesione del diritto di difesa.

    Leggi la sentenza qui 👇

  • Prescrizione e revoca delle statuizioni civili in appello. Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. n. 39614/22

    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39614 del 28/04/2022, pubblicata in data 19/10/2022, hanno statuito il principio diritto seguente: il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.

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  • COMUNICATO. RIFORMA APPELLO CARTABIA

    A.D.U. ROMA
    ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO 

    Carissimi Colleghi,
    a pochi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Riforma Cartabia, si rendono necessarie brevi osservazioni in merito ad alcune modifiche che investono il ruolo del difensore d’ufficio. Ed in particolare, la modifica dell’art.581 c.p.p., al quale è stato aggiunto il seguente comma: 1-quater. “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
    È di tutta evidenza che le pronunce di inammissibilità ricadranno soprattutto su quegli imputati, con i quali i difensori, specialmente d’ufficio, non abbiano avuto alcun tipo di contatto e che siano rimasti assenti durante tutto il processo di primo grado. Si pensi ai c.d. irreperibili di fatto, persone non più presenti sul territorio italiano, ai senza una fissa dimora e a tutti coloro che decidano di non contattare il difensore d’ufficio per le più svariate ragioni.
    In tutti questi casi, in assenza di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo il deposito del dispositivo della sentenza di primo grado, l’appello, sebbene proposto ritualmente, sarà dichiarato inammissibile.
    È inaccettabile!
    Negare l’accesso al secondo grado di giudizio è una palese violazione del diritto di difesa, quale diritto inviolabile di ciascuna persona, garantito sia dalla Costituzione italiana che dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall’Italia con Legge n. 881 del 1977, il quale sancisce che: “Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un Tribunale di seconda istanza in conformità della legge”, consacrando il principio del doppio grado di giudizio, a cui l’Italia è soggetta in virtù dell’art. 117 Cost. (oltreché dall’art. 2 e 24 Cost.).
    Non solo, l’introduzione del nuovo comma 1 quater determina un’irragionevole, quanto ingiustificata, disparità di trattamento rispetto agli imputati che hanno scelto di partecipare al processo, in palese violazione dell’art. 3 della Costituzione. Se la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, deve essere garantita a tutti, non può, quindi, essere limitata per motivi di deflazione del carico processuale, a cui mira la riforma.
    Ancora una volta a farne le spese saranno gli ultimi.
    Gli ulteriori quindici giorni per proporre l’impugnazione da parte del difensore dell’imputato giudicato in assenza, inseriti nell’art. 585 c.p.p, sono un mero palliativo. Ed infatti, chiunque svolga ogni giorno il ruolo del difensore d’ufficio è ben consapevole che, se per tutto il primo grado non è riuscito ad avere contatti con il proprio assistito, difficilmente riuscirà a rintracciarlo nei pochi mesi disponibili per proporre l’atto di appello.
    Noi difensori non ci stiamo!

    Il Direttivo