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Imputato analfabeta ed omessa lettura degli atti processuali
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 38863, pubblicata in data 14 ottobre 2022, ha affermato che non integra alcuna nullità la mancata lettura degli atti processuali all’imputato straniero analfabeta che comprende la lingua italiana, in quanto la finalità di assicurare la piena conoscenza degli atti e, quindi, l’effettività del diritto di difesa a chi non sa né leggere, né scrivere è assicurata dall’obbligatoria assistenza del difensore, sia esso fiduciario o di ufficio.
Nel caso di specie, l’imputato nel giudizio di primo grado aveva chiesto la lettura della copia del verbale d’udienza, non essendo in grado di leggere e scrivere in lingua italiana, richiesta accolta ma solo parzialmente, stante la doglianza della difesa sul fatto che non erano stati letti tutti gli altri atti processuali, con lesione del diritto di difesa.
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Prescrizione e revoca delle statuizioni civili in appello. Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. n. 39614/22
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39614 del 28/04/2022, pubblicata in data 19/10/2022, hanno statuito il principio diritto seguente: il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.
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COMUNICATO. RIFORMA APPELLO CARTABIA
A.D.U. ROMA
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIOCarissimi Colleghi,
a pochi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Riforma Cartabia, si rendono necessarie brevi osservazioni in merito ad alcune modifiche che investono il ruolo del difensore d’ufficio. Ed in particolare, la modifica dell’art.581 c.p.p., al quale è stato aggiunto il seguente comma: 1-quater. “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
È di tutta evidenza che le pronunce di inammissibilità ricadranno soprattutto su quegli imputati, con i quali i difensori, specialmente d’ufficio, non abbiano avuto alcun tipo di contatto e che siano rimasti assenti durante tutto il processo di primo grado. Si pensi ai c.d. irreperibili di fatto, persone non più presenti sul territorio italiano, ai senza una fissa dimora e a tutti coloro che decidano di non contattare il difensore d’ufficio per le più svariate ragioni.
In tutti questi casi, in assenza di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo il deposito del dispositivo della sentenza di primo grado, l’appello, sebbene proposto ritualmente, sarà dichiarato inammissibile.
È inaccettabile!
Negare l’accesso al secondo grado di giudizio è una palese violazione del diritto di difesa, quale diritto inviolabile di ciascuna persona, garantito sia dalla Costituzione italiana che dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall’Italia con Legge n. 881 del 1977, il quale sancisce che: “Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un Tribunale di seconda istanza in conformità della legge”, consacrando il principio del doppio grado di giudizio, a cui l’Italia è soggetta in virtù dell’art. 117 Cost. (oltreché dall’art. 2 e 24 Cost.).
Non solo, l’introduzione del nuovo comma 1 quater determina un’irragionevole, quanto ingiustificata, disparità di trattamento rispetto agli imputati che hanno scelto di partecipare al processo, in palese violazione dell’art. 3 della Costituzione. Se la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, deve essere garantita a tutti, non può, quindi, essere limitata per motivi di deflazione del carico processuale, a cui mira la riforma.
Ancora una volta a farne le spese saranno gli ultimi.
Gli ulteriori quindici giorni per proporre l’impugnazione da parte del difensore dell’imputato giudicato in assenza, inseriti nell’art. 585 c.p.p, sono un mero palliativo. Ed infatti, chiunque svolga ogni giorno il ruolo del difensore d’ufficio è ben consapevole che, se per tutto il primo grado non è riuscito ad avere contatti con il proprio assistito, difficilmente riuscirà a rintracciarlo nei pochi mesi disponibili per proporre l’atto di appello.
Noi difensori non ci stiamo!Il Direttivo
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La riforma Cartabia
Pubblichiamo, a disposizione di tutti i Colleghi, una tabella riepilogativa della recentissima riforma del procedimento penale.
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Sentenza Corte di Cassazione penale n. 38383/22:l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il reddito di cittadinanza
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38383/22 depositata il 12 ottobre u.s. ha statuito che la condanna definitiva alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di “assegni… a carico dello Stato”, di cui quest’ultimo è privato ex art. 28, comma secondo, n. 5 cod. pen. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.
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DECRETO N. 147/22: PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE
In data 8 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 13 agosto 2022 n. 147, ossia il regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 23 ottobre.
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Sezioni Unite n. 37503/22: le conseguenze dell’omessa fissazione del termine per adempiere in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno.
Con la sentenza n. 37503/22 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alle conseguenze derivanti dall’omessa indicazione, in sentenza, di un termine per adempiere all’obbligo di risarcimento del danno a cui il Giudice ritiene di dover condizionare la concessione della sospensione condizionale della pena.
Il contrasto traeva, infatti, origine dalla mancata previsione in sentenza di un termine per adempiere. Secondo un primo orientamento, siffatto termine deve coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza; per un secondo orientamento, invece, con quello previsto dall’art. 163 c.p.
La Corte supera entrambi gli indirizzi.
Ritenendo l’apposizione di un termine quale elemento essenziale dell’istituto e ritenendo, altresì, che per la sua fissazione sia necessaria una valutazione giudiziale, ne discende che la sua mancanza si traduce in un vizio di legittimità che inficia la sentenza e, pertanto, le parti interessate ed il Pubblico Ministero possono procedere alla sua impugnazione. In caso di mancata impugnazione sul punto, il Giudice d’appello può procedere d’ufficio o su sollecitazione di parte, al fine di colmare la lacuna e fissare il termine per l’adempimento dell’onere risarcitorio.
Una volta passata in giudicato la sentenza, senza che sia stata colmata siffatta lacuna, può provvedervi il Giudice dell’esecuzione su richiesta dell’interessato o del Pubblico Ministero.
Qualora il termine non sia fissato dal Giudice della cognizione o da quello dell’esecuzione esso coinciderà con quello previsto dall’art. 163 c.p. (cinque o due anni).
Resta inteso che il termine per adempiere rilevante ai fini penalistici è diverso da quello civilistico. Infatti, la parte civile può porre in essere le azioni civili nel caso di condanna alla provvisionale o di condanna alle restituzioni o al risarcimento dichiarata provvisoriamente esecutiva o, dopo il giudicato, di irrevocabilità delle statuizioni civili e ciò indipendentemente da ogni ricaduta sulla sospensione condizionale della pena , qualora il giudice penale non abbia stabilito nella sentenza il termine per adempiere all’obbligo risarcitorio.
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RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE: IL CDM APPROVA IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA “RIFORMA CARTABIA”
In data 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato i tre decreti legislativi di attuazione della riforma della giustizia civile e penale e dell’ufficio per il processo.
Come si legge nel comunicato stampa sul decreto relativo all’efficienza del processo penale si è tenuto conto anche del parere espresso della Conferenza unificata ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Puoi scaricare lo schema del decreto legislativo approvato, in sede preliminare, il 4 agosto 2022 cliccando qui sotto👇
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DOSSIER ANTIGONE: Suicidi. Persone, vite, storie. Non solo numeri.
E’ stato pubblicato dall’Associazione Antigone il dossier sui suicidi in carcere nel 2022.
Nei primi mesi del 2022 sono già 59 i suicidi avvenuti nelle carceri italiane. Più di una ogni quattro giorni. Sin dall’inizio dell’anno il fenomeno ha mostrato segni di preoccupante accelerazione, fino a
raggiungere l’impressionante cifra di 15 suicidi nel solo mese di agosto, uno ogni due giorni.

