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Adu Roma augura Buone feste


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Interrogatorio dell’indagato preventivo alla applicazione di una misura cautelare in caso di accoglimento dell’appello per il PM

SENTENZA CASSAZIONE 12.6.2025- 29.7.2025 27815 SEZIONE VI PENALE
La regola dell’obbligo di interrogatorio dell’indagato preventivo alla applicazione di una misura cautelare di cui all’art. 291 comma 1 quater c.p.p. introdotto dalla legge 114 del 2024 non si applica alla ipotesi di applicazione da parte del Tribunale del riesame di un misura coercitiva in accoglimento dell’appello per il PM in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire alla udienza per la trattazione del gravame e chiedere di essere interrogato
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Violazione degli Obblighi Familiari: Reato anche per il Mancato Pagamento delle Spese Straordinarie
Corte di Cassazione Sesta sezione Penale del 4.4.2025 depositata il 27.5.2025 n. 19715
Il mancato pagamento delle spese straordinarie integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche laddove risulti corrisposto regolarmente l’importo dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile.
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Giudizio abbreviato: riduzione distinta per delitti e contravvenzioni anche in continuazione
Cassazione Sezioni unite penali del 27.2.2025 depositata il 23.7.2025 n. 27059
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà.
Con la medesima sentenza le stesse sezioni unite penali hanno inoltre affermato che, in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.
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La Consulta apre alla messa alla prova per il piccolo spaccio: incostituzionale l’art. 168-bis c.p.
Sentenza 11.6.2025 depositata il 2.7.2025 Corte Costituzionale n. 90 del 2025
La sentenza dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 168 bis primo coma c.p. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti qualificato di lieve entità di cui all’art. art. 73 comma 5 dpr 309/1990.
Con tale sentenza la Corte ribadisce come l’istituto della messa alla prova disegna un percorso rieducativo e riparativo alternativo al processo che conduce in caso di esito positivo alla estinzione del reato; in questa prospettiva vi sarebbe un favor per la messa alla prova che coniuga la funzione premiale con una forte vocazione risocializzante. Stante la particolare natura del reato di spaccio di lieve entità che si traduce in un fatto di limitata offensività e soprattutto di limitata offensività la messa alla prova ben si presta al conseguimento dello scopo, costituzionalmente imposto dal’art. 27 terzo comma Cost. della risocializzazione del soggetto.
Peraltro la esclusione del piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova frustrerebbe anche le finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità che ben si presta ad una definizione alternativa con evidente effetti deflattivi
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Pena sostitutiva e art. 545-bis c.p.p.: obbligo del giudice di interloquire con l’UEPE
Corte di Cassazione Sesta sezione Penale del 12.3.225
depositata il 23.6.2025 n. 23335
In materia di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 545 bis c.p.p. (in specie lavoro di pubblica utilità) il Giudice adito in sede di appello non può rigettare la richiesta ritenendo che il programma predisposto dall’UEPE sia incongruo rispetto alla gravità del fatto ed alla pena irrogata senza tuttavia spiegare perchè il giudice non avrebbe potuto verificare la possibilità di individualizzare la pena in modo diverso rispetto al programma predisposto.
Osserva correttamente la Suprema Corte che Il giudice invece deve interloquire con l’UEPE, con le parti e se del caso con la polizia giudiziaria per acquisire le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, economiche e patrimoniali dell’imputato; ciò allo scopo di favorire la costruzione di un progetto sanzionatorio alternativo al carcere e che possa plasmarsi sulle specifiche condizioni di vita e sul percorso rieducativo e di risocializzazione che deve intraprendere il reo.
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Video del convegno ADU Roma del 20.05.2025

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Elezioni delegati al Congresso Nazionale Forense – 26/29 maggio 2025
Cari Colleghi,
in vista delle prossime elezioni per i delegati al Congresso Nazionale Forense , riteniamo opportuno ricordare l’importanza di questa tornata elettorale.Il Congresso e’ l’occasione per tutte le componenti associative dell’avvocatura di discutere, trattare e formulare proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione.
L’ADU, nella consapevolezza della rilevanza di questo momento di incontro e confronto, appoggerà il nostro consigliere onorario Andrea Manasse, per portare avanti le proprie mozioni congressuali con
la lista “Noi Avvocati” composta da 40 colleghi (dal n. 40 al 78).
Il voto andrà espresso recandosi dal 26 al 29 maggio p.v. dalle 8.30 alle 15.30 in Cassazione.Facciamo sentire la nostra voce.
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La nuova udienza predibattimentale: misura deflattiva o mero passa carte?

L’Associazione Difensori d’Ufficio di Roma – ADU Roma ha organizzato un Convegno dal titolo:
“La nuova udienza predibattimentale: misura deflattiva o mero passa carte?”
Relatori:
Avv. Cristiana Arditi di Castelvetere, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Roma che introdurrà con l’argomento di deontologia “I doveri dell’avvocato nell’ambito del processo”;
Dr. Nicola Di Grazia, Magistrato Presidente del Tribunale Ordinario di Tivoli, già Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale Ordinario di Roma, che tratterà l’argomento “parallelo tra udienza preliminare e predibattimentale”;
Dr.ssa Anna Carla Mastelli, Magistrato presso la IV° Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Roma, che tratterà l’argomento “l’udienza predibattimentale dal punto di vista del giudice del dibattimento”;
Avv. Riccardo Radi, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, che tratterà l’argomento “prassi distorte all’udienza predibattimentale”;
Avv. Michele Piro, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, che tratterà le “strategia difensiva nell’udienza predibattimentale e analisi di un caso pratico”;
Avv. Federico Cona, Avvocato del Foro di Roma che tratterà l’argomento “luci ed ombre dell’udienza predibattimentale, con riferimento alla discussione orale”.
Data e luogo: 20/05/2025 ore 14,00-17,00 – Parrocchia Santa Lucia – Circ.ne Clodia 135
Crediti formativi:
Il convegno è in corso di accreditamento c/o il COA di Roma per crediti formativi ordinarie e deontologici .
La partecipazione al convegno è gratuita.
PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA SANTA LUCIA N.7
Per prenotazioni inviare una email all’indirizzo: aduroma@hotmail.com
Il convegno verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’Associazione.

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Nuovo Regolamento Difese d’Ufficio 2025
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nell’Adunanza del 10 aprile 2025, ha approvato il nuovo Regolamento, predisposto dalla Struttura Consiliare per le Difese di Ufficio, con efficacia a partire dal 1° luglio 2025.
Sin vita a prestare particolare attenzione al prolungamento dell’orario di prestazione dell’attività difensiva del turno reperibilità per sostituzione in udienza, che si protrarrà fino alle ore 14.00, con possibilità (assolutamente facoltativa) di fornire la propria disponibilità anche oltre tale orario.
Soltanto nel caso in cui non si intenda ulteriormente rimanere iscritti nelle liste dei difensori di ufficio, si ricorda la possibilità di far pervenire al COA richiesta di cancellazione alla PEC affarigenerali@ordineavvocatiroma.org
Si segnala, inoltre, anche la possibilità di iscrizione nella c.d. lista dei “riservisti”, da intendersi estesa a tutte le liste d’ufficio nelle quali si è già iscritti, da richiedere tramite PEC al medesimo indirizzo.


